Art. 11.

      1. Il Ministro delle attività produttive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione, recante le modalità specifiche relative all'etichettatura e ai sistemi di controllo della tracciabilità della filiera.